3- Processo: “Ovidio Tadiello”
|
|
|
|
|
|
|
Processo: “Ovidio Tadiello” |
|
|
|
|
|
|
|
Il
caso Ovidio Tadiello
Manuela Pompas, su l'Europeo del N° 9 del 2 marzo 1981, con un titolo
provocatorio dal titolo: «Con queste foto vincerò» scriveva un articolo su
Ovidio Tadiello.
«Un guaritore, denunciato per esercizio abusivo della professione medica
verrà giudicato in base a un documento eccezionale: una serie di
fotografie scattate con la camera Kirlian, un apparecchio che rivela
l'energia emanata dagli esseri viventi. Il processo (si terrà davanti al
pretore di Busto Arsizio venerdì 27 febbraio) rappresenta un evento legale
senza precedenti, che porterà ordine in un campo dove prosperano guaritori
(pochi) e moltissimi ciarlatani.
L'antefatto: Ovidio Tadiello è un giovane di Busto Arsizio, di origini
contadine. A 25 anni si rende conto di «sentirsi male» ogni volta che
entra in un locale pubblico o avvicina un malato.
Poiché teme di diventare pazzo, consulta numerosi psichiatri: e uno, più
aperto degli altri gli spiega che il suo è un fenomeno di
«identificazione», di «trasfert fisico», Ovidio Tadiello sente cioè i mali
di chi gli sia intorno: è un «sensitivo» capace di comunicare a distanza
con il pensiero e, soprattutto di guarire «imponendo le mani».
Tadiello lascia il suo lavoro e si dedica a guarire chi sta male. Nel
ovembre del 1980 il lettore di un settimanale dove è apparsa un’intervista
con Tadiello lo denuncia e il caso finisce in Tribunale.
Tra pochi giorni il «guaritore» verrà quindi giudicato sia per
l’«esercizio abusivo della professione medica» sia, per una legge del
1932, come «ciarlatano».
In Italia ci sono già stali processi a guaritori celebri (come Giuseppe
Andalini, Francesco Racanelli e Noemi Calligaris), tutti conclusi a loro
favore. Ma l'elemento nuovo di questo processo, si è detto, sta nel fatto
che (oltre alle persone guarite) testimonieranno questa volta «per
l'imputato le fotografie Kirlian: avrà cioè peso in tribunale la possibile
conferma scientifica dell'esstenza di doti paranormali di un guaritore.
Questa macchina è la «KIRL1AN/AMBROS1NI»: lo strumento cioè inventato da
un elettricista russo, Semyon Kirlian e perfezionato (con brevetto) dal
professor Giuseppe Ambrosini. Antropologo, zoologo e perito giudiziario,
Ambrosini si occupa da alcuni anni di guaritori.
«Quando ho conosciuto Ovidio», dice, «ho pensato al solito ciarlatano: ma
ho dovuto subito ricredermi.
L.e fotografie non lasciano dubbi sulle sue facoltà, superiori alla
media».
“Certo!
Avevo visto Ovidio Tadiello in una, più che discutibile trasmissione
televisiva privata, ed avevo ricevuto un’ impressione pessima.
Abbardato con stola, dovette rispondere a cose inconcludenti, come spesso
capita in trasmissioni del genere. Stomacato avevo chiuso il televisore.
Per me era uno dei tanti ciarlatani. Basta!
Quando mi venne proposto di accettare una consulenza di parte, per il
processo in corso, al primo momento rifiutai.
Una sera venne nel mio studio.
Lo trattai con scetticismo.
Poi lentamente si mise a parlare, si aperse, mi apparve diverso dall'uomo
che sul piccolo schermo giudicai frivolo, impreparato.
Lo sottoposi all'esperimento.
Con lui venne anche un giovane avvocato che intendeva difenderlo.
Con la mia esperienza criminalistica, capii che dovevo ribaltare tutto se
volevo dimostrare in Giudizio la verità.
Accettai, ad una sola condizione, che la difesa fosse affidata ad un
altrettanto giovane Avvocato del Foro di Busto Arsizio, Roberto Portello
che conoscevo da sempre.
La mia scelta su Roberto Porrello, nasceva dal fatto che egli conosceva da
anni tutto il mio lavoro sperimentale. Conosceva le mie macchine, aveva
Ietto i miei libri, sapeva che il mio lavoro era basato su indiscutibili
basi scientifiche.
I1 giorno 4 aprile 1981 la causa venne chiamata davanti alla Pretura di
Busto Arsizio.
Giudicante, un altrettanto giovane e valente Magistrato, il dott. ADET
TONI NOVIK.
La mia perizia di parte era stata in precedenza depositala e allegata al
fascicolo processuale.
I1 Pretore dopo aver letto l'elaborato, studiato le documentazioni
scientifihe e analizzato le fotografie, volle vederci chiaro. Anch'egli,
come in precedenza aveva fatto il dott. Culot, voleva sperimentare su se
stesso la macchina, studiarne gli effetti.
La mia posizione durante questo processo non era delle più favorevoli.
Ero un consulente di Parte, il Magistrato poteva a suo giudizio accettare
la consulenza oppure respingerla. Ero indubbiamente svantaggiato rispetto
al Caso Cottini, dove nella veste di Perito d'Ufficio, la mia perizia,
rappresentava il pensiero scientifico e tecnico di fiducia del
Magistrato.
Era indubbiamente la prova del fuoco.
Un Magistrato che non avevo mai incontrato prima. Doveva con
argomentazioni esatte documentate, essere convinto.
Al termine del processo il Magistrato vergò la seguente sentenza:
Fatto e svolgimento del processo
I1 12/6/1979, Lorenzo Spadolini, abitante a Macerata denunciava alla
Procura della Repubblica di Varese, Ovidio Tadiello, in relazione ad un
articolo comparso sul settimanale STOP, dal titolo «Prima curo l’anima
poi il fisico» nel quale era magnificata la sua attività di guaritore.
La denuncia, corredata dall'articolo in esame preveniva per competenza a
questo Pretore nel cui mandamento abitava il Tadiello il quale, senza che
fosse svolta attività istruttoria, veniva tratto a giudizio per rispondere
dei reati di cui in epigrafe. Interrogato, una prima volta, il Tadiello
smentiva quella parte dell’articolo in cui era narrata la presunta
guarigione a sua opera di una paralitica. Affermava che egli oltre ad
essere astrologo ed un chiromante, svolgeva l’attività di pranoterapeuta
per la quale però non richiedeva alcun compenso, tranne quello che
spontaneamente gli veniva offerto.
Ammetteva di ricevere la visita di persone ammalate alle quali in base
alle sue cognizioni astrologiche, diagnosticava la malattia e la possibile
prognosi, ma che poi invitava a recarsi da medici per la opportuna
terapia.
L’estensore dell’articolo Nevio Doz riferiva che originariamente egli
aveva inviato alla redazione di Stop, di cui era collaboratore esterno, un
articolo di quattro o cinque cartelle. Al momento della pubblicazione
questo era stato poi rielaborato e ridotto.
A seguito del mutamento del giudicante il procedimento veniva rinviato a
nuovo ruolo.
Interrogato nuovamente il Tadiello confermava sostanzialmente il
contenuto della precedente deposizione. Precisava peraltro che,
allorquando aveva detto di effettuare la diagnosi del possibile male
sofferto dal cliente non aveva inteso riferirsi ad una diagnosi di tipo
medico-clinico «bensì a quelle che possono essere la disposizione del
soggetto in base alle teorie astrologiche».
Escludeva recisamente di aver mai consultato lastre radiologiche o
certificali medici in possesso del cliente.
Anche Nevio Doz all’episodio della paziente che aveva riacquistato l’uso
degli arti paralizzati affermava di non ricordare se il fatto gli fosse
stato narrato nei termini di cui all’articolo. Venivano quindi sentiti
Claudio Pollastri, Redattore di Stop, ed il prof. Giuseppe Ambrosini.
Quest'ultimo indotto dalla difesa del Tadiello, era l’autore di una
consulenza di parte, prodotta in giudizio, condotta con una macchina, «l’Elettrovisore
Ambrosini», di sua invenzione, dalla quale emergeva che l’imputato
emetteva energie bioplasmatiche molto intense.
Con il consenso del prof. Ambrosini l’Ufficio al completo (Pretore, P.M.
di udienza e Segretario) si sottoponeva ad esperimento al fine di
verificare il funzionamento in concreto dell’Elettrovisore.
All’esito si procedeva alla discussione finale, al termine della quale,
P.M. e Difensore concludevano come in atti.
Motivi della decisione
L'imputato va assolto dai reati contestagli di esercizio abusivo della
professione medica (art. 348 CP) e di esercizio di un mestiere ciarlatano
(art. 121 T.U.P.S.) perchè i fatti non sussistono.
Come emerge dal capo di imputazione, l’addebito elevato al Tadiello, di
avere esercitato abusivamente la professione medica, trovava fondamento in
espresse dichiarazioni, a lui attribuite, contenute in un articolo
pubblico dal settimanale Stop, dal quale si rilevava, tra l’altro, che
egli nel suo studio effettuava diagnosi di malattie fisiche e psichiche e
svolgeva attività diretta alla loro cura.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale l’imputato chiariva il senso
delle sue affermazioni nei seguenti termini: “egli era, e si riteneva, un
pranoterapeuta che curava esclusivamente con il sistema dell’imposizione
delle mani e le «diagnosi» erano effettuate in base alle sue cognizioni
astrologiche (attività che egli era autorizzato a svolgere), nè più nè
meno cioè nel modo in cui gli astrologi e gli indovini generalmente
predicono lo stato di benessere fisico dei clienti.
Così ricostruiti i fatti rilevanti per il giudizio e prescindendo, attesa
la loro sostanziale irrilevanza, dagli effetti folcloristici della vicenda
(le paralisi che guariscono), da ricollegarsi verosimilmente ad una
ricerca di sensazionalistico tipica del settimanale STOP — in copertina è
riportata la notizia dell'uccisione di Farah Diba — il quesito cui
occorre dare una risposta è se integri il reato di esercizio abusivo della
professione medica l’attività di pranoterapista.
La pranoterapia è definita l’intendimento curativo realizzato mediante la
imposizione delle mani del pranoterapeuta in corrispondenza di un
distretto somatico del paziente allo scopo di irradiarlo come un flusso
emergente dalla dita.
Alla base vi è un principio che qualsiasi essere vivente emette energia
sotto varie forme: colore, onde elettriche ed elettromagnetiche.
Nell’ambito di queste ultime si collocano anche quelli scaturenti
dall’estremità, considerabili, com’è noto dalla biofisica, alla stregua di
conduttori lineari — gli arti — funzionanti quali collettori —
concentratori di questo flusso bioradiante il quale è un’espressione del
tutto fisiologica dei fenomeni chimico fisici, che caratterizzano i
processi energetici cellulari.
È evidente quindi la profonda diversità esistente tra il pronoterapeuta ed
il medico.
Il primo usa metodiche che non solo non hanno ricevuto alcun avallo
scientifico ma addirittura vengono rifiutate dalla medicina ortodossa; al
con trario non compie nessuno di quegli atti che tradizionalmente vengono
considerati medici.
Il pranoterapeuta infatti non effettua diagnosi di alterazioni organiche o
di disturbi funzionali del corpo o della mente, non visita il cliente, non
procede a palpazioni, non prescrive medicine o prodotti chemioterapici o
terapeutici in genere.
La sua attività si svolge quindi su un piano completamente diverso ma non
antitetico, rispetto a quella del medico.
I1 flusso bioradiante che dal pranoterapista promana, si sottolinea
naturalmente, mira a ripristinare il flusso bioplastico del paziente, e
ciò avviene senza l’ausilio di strumenti diversi dalle mani poste a
qualche centimetro di distanza dalla parte dolorante.
Se si tiene conto che ciascun corpo umano emette energia bioplasmatica si
capisce che ciascuno di noi può praticare la pranoterapia in quanto non fa
altro che tentare un'utilizzazione a scopo curativo di un normale fenomeno
emettitivo vitale.
Tuttavia alcune persone, i pranoterapeuti, posseggono la proprietà di
emettere l’anzidetto flusso con una forza superiore alla media ed essendo
fonte di energia bioradiante più intensa possono così irradiare con
maggiore efficacia le zone sulle quali concentrano la loro emissione.
È però risaputo che l’orientamento della Suprema Corte è costante nel
ritenere esercizio di professione medica, richiedente una specifica
abilitazione, ogni attività che si estrinsechi nel diagnosticare le
malattie e nel prescrivere e nel somministrare i rimedi con qualsiasi
mezzo, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati.
In questo senso, tra gli altri, è stato ritenuto commettere il reato dì
cui trattasi:
a) il massaggiatore che effettui un massaggio a scopo terapeutico (Cass.
Sez. VI 24/2/70);
b) l’agente che si avvalga, per la cura di malattie, della terapia
ipnotica (Cass. Sez. VI 28/7/69);
e) colui che prescrive a persone malate di cancro cura a base di estratti
di erbe (Cass. Sez. VI 3/5/1969);
d) i guaritori che, anche se non siano stati ordinati medicamenti e
formulate diagnosi, abbiano applicato le mani sulle parti malate di coloro
che a loro si rivolgono, per affermato potere radiante capace di
eliminare e comunque attenuare il dolore.
Infatti, col porre in essere tali atti, da un lato si ingenera fiducia ai
malati per un sistema terapeutico, non riconosciuto dalla scienza
Ufficiale, di cui si ignorano tutti gli effetti, e dall’altra si determina
sfiducia nei metodi di cura ordinarie, causando così una situazione di
pericolo per la salute del paziente (Cass. Sez. Ili 13/2/1965).
Ritiene il Pretore che l’impostazione su cui si fonda l'orientamento della
Suprema Corte non possa essere seguito.
Attribuendo esclusiva rilevanza all’elemento finalistico, infatti si
pervengono ad applicazioni contrarie al buon senso ed alla ratio della
norma.
Coordinando il principio surrichiamato con quello, altrettanto costante,
secondo cui «per la sussistenza del delitto di cui all’art. 348 C.P. non è
necessario il compimento di una serie di atti, riservati ad una
professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ma è
sufficiente il compimento di un solo atto» (da ultimo Sez. VI del
15/3/1980 n° 3732), sì dovrebbe infatti concludere che commette questo
reato:
a) l genitore che somministra un’aspirina al proprio figlio raffreddato;
b) colui che dà all’amico un cachet contro il mal di lesta.
E d'altra parte, ci si deve chiedere, violerà l’art. 348 C.P. il
chiromante che diagnosticherà una malattia servendosi della sfera di
cristallo o il religioso che si prefigga intendimenti curativi di malattie
con le preghiere?
Ma è la stessa Suprema Corte poi che testimonia le difficoltà in cui viene
a trovarsi accogliendo un’interpretazione così lata del concetto di
professione medica, come quando (Cass. Sez. VI 24/1/1970) introduce la
distinzione tra massaggio terapeutico, riservato al medico, e massaggio
non terapeutico, lecito, che fondata com’è sull’intenzione dell’agente,
non trovava riscontro nella lettera della norma il cui nucleo centrale è
costituito dalla professionalità dell’atto riservato.
In realtà ritiene il giudicante che la linea di demarcazione tra atto
medico, riservato e non, debba essere individuato non solo in base al
criterio teleologico, di essere cioè l’atto medico destinato alla
profilassi, diagnosi e terapia di fenomeni abnormi, ma anche in base ad un
esame concreto della condotta dell’agente considerando tipica, ai fini
della punibilità dell’esercizio abusivo della professione medica, quell’attività
che utilizzi per fini profilattici, diagnostici o terapeutici mezzi
scientifici specificatamente riservati, per tradizione e/o addirittura
per disposizione di legge, alla medicina, come è, ad es. per taluni mezzi
fisici (es. manovra del Giordano), clinici (es. Iniezione di insulina per
provocare il coma ipoglicemico); radiolari (es. roenlgenterapia,cobaltoterapia),
elettrici (es. elettroschockterapia), batteriologici (es. malarioterapia)
e chirurgici (es. lobotomia cerebrale).
Che corretta sia questa opinione è del resto confermato dai casi non
infrequenti di medici puniti disciplinamente per avere adottato, per fini
terapeutici, tecniche non specifiche della professione medica e ritenute
discreditanti la stessa, nonchè di medici cui è stato dai relativi
consigli dell’Ordine, tassativamente inibito l’uso di tabelle
pubblicitarie che contengono termini come psicanalisi, agopuntura ecc.
Ulteriore riconferma si rinviene poi nella ratio della norma che, nella
materia in questione, è quella di non consentire che un’attività delicata
come quella medica possa essere svolta da persone sprovviste delle
necessarie cognizioni tecnico-scientifiche, per i rischi che ne possono
derivare sulla persona del paziente.
Si ancorerà in tal modo il dato normativo a precisi parametri e si
eviteranno arbitrii ed incertezze con innegabili vantaggi per la certezza
del diritto. Alla stregua di queste considerazioni pertanto non si può
ritenere che il pranoterapista, il quale non usa alcun strumento o mezzo
tipico della medicina e non costituisce alcun pericolo per la salute del
paziente per l’'innocuità della emissione di bioplasma (che come già detto
ciascuno di noi in maniera più o meno intensa emette; sul punto per più
ampi ragguagli cfr. Pretura Domodossola sent. n° 6 del 9/10/1980 in atti),
eserciti abusivivamente la professione medica.
E se all’interpretazione dell'art. 348 CP, quale è fornita dall S.C. non
sono estranee considerazioni di tutela dei singoli (cir. Cass. Sez. Ili
12/3/1965 già
cit.) si deve far presente da una lato che risulta che riconoscimenti del
valore della pranoterapia sono stati espressi in sedi qualificate (cfr.
quotidiano Prealpina del 21/3/1981 pag. 17 prodotta dal difensore
dell’imputato nonché Corriere Medico 28-29/10 1980) dall’altro che
comunque vi sono altre norme che più specificatamente sono rivolte alla
tutela dei diritti patrimoniali dei singoli da attività truffaldina (art.
640 C.P.) e dalla salute (art. 582-590 C.P.).
Ovidio Tadiello va quindi assolto dal reato contestatogli sub B con
formula ampia.
Collegata alla seconda imputazione elevata al Tadiello, è l’indagine in
merito alla sua reale attitudine a praticare la pranoterapia.
Se infatti può provarsi che il Tadiello possiede la capacità di emettere
il flusso bioradiante in misura sfruttabile pranoterapeuticamente è
evidente che sarà priva di fondamento l’accusa di ciarlataneria.
Come si è detto nella parte narrativa l’imputato ha prodotto in
dibattimento un elaborato, redatto dal prof. Giuseppe Ambrosini, inventore
dell’Elettrovisore omonimo, ideato per misurazione del bioplasma.
Questa apparecchiatura, già utilizzata in Sede Giudiziaria, conta di un
dispositivo (generatore ad altra frequenza tipo Kirlian dotato di
elettrodi) che consente la visione diretta, con possibilità di
documentazione fotografica, dei fenomeni, che si sviluppano sulle masse
viventi o su corpi inanimati.
Relativamente alle emissioni delle mani le analisi vengono poi effettuate
mediante una metodica (elettrodattiloscopiabiologica EDSB), elaborata
sulla base degli esperimenti compiuti, che consiste nel dividere l’esame
EDSB in 10 punti fondamentali (corona, colore, morfologia, compatibilità,
perimetro, livello cellulare, variazioni, biometro, impressione
bio-psichiche, summa), attribuendo poi a ciascuno dei punti un valore
decrescente numericamente espresso da 10 a 7.
La somma dei punteggi attribuiti consentirà poi di stabilire quando ci si
trova di fronte ad un soggetto con energie supernormali (punti 100), o con
energia forte (punti 90) e cosi via.
Orbene, dalle indagini eseguite dal prof. Ambrosini sulle mani del
Tadiello, indagini che questo Pretore, accertato il funzionamento dell’Elettrovisore
ben può per il principio del libero convincimento porre a fondamento della
decisione, risulta che l’imputato «emette radiazioni bioplasmatiche
superiori alla norma e inquadrabili tra quelle conosciute emesse dai
pranoterapisti».
Ne consegue quindi che l’esercizio da parte del Tadiello di attività di
pranoterapista, costituendo espressione di sue reali capacità, non
integra la fattispecie della «ciarlataneria».
P.Q.M.
“Il Pretore visto l'art. 479 C.P.P. assolve Tadiello Ovidio dai reali
ascrittigli perché i fatti non sussistono”.
◄◄PRECEDENTE
SUCCESSIVA►►