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3- Processo: “Ovidio Tadiello”

Processo: “Ovidio Tadiello”

Il caso Ovidio Tadiello


Manuela Pompas, su l'Europeo del N° 9 del 2 marzo 1981, con un titolo provocatorio dal titolo: «Con queste foto vincerò» scriveva un articolo su Ovidio Tadiello.
«Un guaritore, denunciato per esercizio abusivo della professione medica verrà giudicato in base a un documento eccezionale: una serie di fotografie scattate con la camera Kirlian, un apparecchio che rivela l'energia emanata dagli esseri viventi. Il processo (si terrà davanti al pretore di Busto Arsizio venerdì 27 febbraio) rappresenta un evento legale senza precedenti, che porterà ordine in un campo dove prosperano guaritori (pochi) e moltissimi ciarlatani.
L'antefatto: Ovidio Tadiello è un giovane di Busto Arsizio, di origini contadine. A 25 anni si rende conto di «sentirsi male» ogni volta che entra in un locale pubblico o avvicina un malato.
Poiché teme di diventare pazzo, consulta numerosi psichiatri: e uno, più aperto degli altri gli spiega che il suo è un fenomeno di «identificazione», di «trasfert fisico», Ovidio Tadiello sente cioè i mali di chi gli sia intorno: è un «sensitivo» capace di comunicare a distanza con il pensiero e, soprattutto di guarire «imponendo le mani».
Tadiello lascia il suo lavoro e si dedica a guarire chi sta male. Nel ovembre del 1980 il lettore di un settimanale dove è apparsa un’intervista con Tadiello lo denuncia e il caso finisce in Tribunale.
Tra pochi giorni il «guaritore» verrà quindi giudicato sia per l’«esercizio abusivo della professione medica» sia, per una legge del 1932, come «ciarlatano».
In Italia ci sono già stali processi a guaritori celebri (come Giuseppe Andalini, Francesco Racanelli e Noemi Calligaris), tutti conclusi a loro favore. Ma l'elemento nuovo di questo processo, si è detto, sta nel fatto che (oltre alle persone guarite) testimonieranno questa volta «per l'imputato le fotografie Kirlian: avrà cioè peso in tribunale la possibile conferma scientifica dell'esstenza di doti paranormali di un guaritore.
Questa macchina è la «KIRL1AN/AMBROS1NI»: lo strumento cioè inventato da un elettricista russo, Semyon Kirlian e perfezionato (con brevetto) dal professor Giuseppe Ambrosini. Antropologo, zoologo e perito giudiziario, Ambrosini si occupa da alcuni anni di guaritori.
«Quando ho conosciuto Ovidio», dice, «ho pensato al solito ciarlatano: ma ho dovuto subito ricredermi.
L.e fotografie non lasciano dubbi sulle sue facoltà, superiori alla media».

“Certo!
Avevo visto Ovidio Tadiello in una, più che discutibile trasmissione televisiva privata, ed avevo ricevuto un’ impressione pessima.
Abbardato con stola, dovette rispondere a cose inconcludenti, come spesso capita in trasmissioni del genere. Stomacato avevo chiuso il televisore.
Per me era uno dei tanti ciarlatani. Basta!
Quando mi venne proposto di accettare una consulenza di parte, per il processo in corso, al primo momento rifiutai.
Una sera venne nel mio studio.
Lo trattai con scetticismo.
Poi lentamente si mise a parlare, si aperse, mi apparve diverso dall'uomo che sul piccolo schermo giudicai frivolo, impreparato.
Lo sottoposi all'esperimento.
Con lui venne anche un giovane avvocato che intendeva difenderlo.
Con la mia esperienza criminalistica, capii che dovevo ribaltare tutto se volevo dimostrare in Giudizio la verità.
Accettai, ad una sola condizione, che la difesa fosse affidata ad un altrettanto giovane Avvocato del Foro di Busto Arsizio, Roberto Portello che conoscevo da sempre.
La mia scelta su Roberto Porrello, nasceva dal fatto che egli conosceva da anni tutto il mio lavoro sperimentale. Conosceva le mie macchine, aveva Ietto i miei libri, sapeva che il mio lavoro era basato su indiscutibili basi scientifiche.
I1 giorno 4 aprile 1981 la causa venne chiamata davanti alla Pretura di Busto Arsizio.
Giudicante, un altrettanto giovane e valente Magistrato, il dott. ADET TONI NOVIK.
La mia perizia di parte era stata in precedenza depositala e allegata al fascicolo processuale.
I1 Pretore dopo aver letto l'elaborato, studiato le documentazioni scientifihe e analizzato le fotografie, volle vederci chiaro. Anch'egli, come in precedenza aveva fatto il dott. Culot, voleva sperimentare su se stesso la macchina, studiarne gli effetti.
La mia posizione durante questo processo non era delle più favorevoli.
Ero un consulente di Parte, il Magistrato poteva a suo giudizio accettare la consulenza oppure respingerla. Ero indubbiamente svantaggiato rispetto al Caso Cottini, dove nella veste di Perito d'Ufficio, la mia perizia, rappresentava il pensiero scientifico e tecnico di fiducia del Magistrato.
Era indubbiamente la prova del fuoco.
Un Magistrato che non avevo mai incontrato prima. Doveva con argomentazioni esatte documentate, essere convinto.
Al termine del processo il Magistrato vergò la seguente sentenza:

Fatto e svolgimento del processo
I1 12/6/1979, Lorenzo Spadolini, abitante a Macerata denunciava alla Procura della Repubblica di Varese, Ovidio Tadiello, in relazione ad un articolo comparso sul settimanale STOP, dal titolo «Prima curo l’anima poi il fisico» nel quale era magnificata la sua attività di guaritore.
La denuncia, corredata dall'articolo in esame preveniva per competenza a questo Pretore nel cui mandamento abitava il Tadiello il quale, senza che fosse svolta attività istruttoria, veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe. Interrogato, una prima volta, il Tadiello smentiva quella parte dell’articolo in cui era narrata la presunta guarigione a sua opera di una paralitica. Affermava che egli oltre ad essere astrologo ed un chiromante, svolgeva l’attività di pranoterapeuta per la quale però non richiedeva alcun compenso, tranne quello che spontaneamente gli veniva offerto.
Ammetteva di ricevere la visita di persone ammalate alle quali in base alle sue cognizioni astrologiche, diagnosticava la malattia e la possibile prognosi, ma che poi invitava a recarsi da medici per la opportuna terapia.
L’estensore dell’articolo Nevio Doz riferiva che originariamente egli aveva inviato alla redazione di Stop, di cui era collaboratore esterno, un articolo di quattro o cinque cartelle. Al momento della pubblicazione questo era stato poi rielaborato e ridotto.
A seguito del mutamento del giudicante il procedimento veniva rinviato a nuovo ruolo.
Interrogato nuovamente il Tadiello confermava sostanzialmente il contenuto della precedente deposizione. Precisava peraltro che, allorquando aveva detto di effettuare la diagnosi del possibile male sofferto dal cliente non aveva inteso riferirsi ad una diagnosi di tipo medico-clinico «bensì a quelle che possono essere la disposizione del soggetto in base alle teorie astrologiche».
Escludeva recisamente di aver mai consultato lastre radiologiche o certificali medici in possesso del cliente.
Anche Nevio Doz all’episodio della paziente che aveva riacquistato l’uso degli arti paralizzati affermava di non ricordare se il fatto gli fosse stato narrato nei termini di cui all’articolo. Venivano quindi sentiti Claudio Pollastri, Redattore di Stop, ed il prof. Giuseppe Ambrosini.
Quest'ultimo indotto dalla difesa del Tadiello, era l’autore di una consulenza di parte, prodotta in giudizio, condotta con una macchina, «l’Elettrovisore Ambrosini», di sua invenzione, dalla quale emergeva che l’imputato emetteva energie bioplasmatiche molto intense.
Con il consenso del prof. Ambrosini l’Ufficio al completo (Pretore, P.M. di udienza e Segretario) si sottoponeva ad esperimento al fine di verificare il funzionamento in concreto dell’Elettrovisore.
All’esito si procedeva alla discussione finale, al termine della quale, P.M. e Difensore concludevano come in atti.

Motivi della decisione
L'imputato va assolto dai reati contestagli di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 CP) e di esercizio di un mestiere ciarlatano (art. 121 T.U.P.S.) perchè i fatti non sussistono.
Come emerge dal capo di imputazione, l’addebito elevato al Tadiello, di avere esercitato abusivamente la professione medica, trovava fondamento in espresse dichiarazioni, a lui attribuite, contenute in un articolo pubblico dal settimanale Stop, dal quale si rilevava, tra l’altro, che egli nel suo studio effettuava diagnosi di malattie fisiche e psichiche e svolgeva attività diretta alla loro cura.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale l’imputato chiariva il senso delle sue affermazioni nei seguenti termini: “egli era, e si riteneva, un pranoterapeuta che curava esclusivamente con il sistema dell’imposizione delle mani e le «diagnosi» erano effettuate in base alle sue cognizioni astrologiche (attività che egli era autorizzato a svolgere), nè più nè meno cioè nel modo in cui gli astrologi e gli indovini generalmente predicono lo stato di benessere fisico dei clienti.
Così ricostruiti i fatti rilevanti per il giudizio e prescindendo, attesa la loro sostanziale irrilevanza, dagli effetti folcloristici della vicenda (le paralisi che guariscono), da ricollegarsi verosimilmente ad una ricerca di sensazionalistico tipica del settimanale STOP — in copertina è riportata la notizia dell'uccisione di Farah Diba — il quesito cui occorre dare una risposta è se integri il reato di esercizio abusivo della professione medica l’attività di pranoterapista.
La pranoterapia è definita l’intendimento curativo realizzato mediante la imposizione delle mani del pranoterapeuta in corrispondenza di un distretto somatico del paziente allo scopo di irradiarlo come un flusso emergente dalla dita.
Alla base vi è un principio che qualsiasi essere vivente emette energia sotto varie forme: colore, onde elettriche ed elettromagnetiche.
Nell’ambito di queste ultime si collocano anche quelli scaturenti dall’estremità, considerabili, com’è noto dalla biofisica, alla stregua di conduttori lineari — gli arti — funzionanti quali collettori — concentratori di questo flusso bioradiante il quale è un’espressione del tutto fisiologica dei fenomeni chimico fisici, che caratterizzano i processi energetici cellulari.
È evidente quindi la profonda diversità esistente tra il pronoterapeuta ed il medico.
Il primo usa metodiche che non solo non hanno ricevuto alcun avallo scientifico ma addirittura vengono rifiutate dalla medicina ortodossa; al con trario non compie nessuno di quegli atti che tradizionalmente vengono considerati medici.
Il pranoterapeuta infatti non effettua diagnosi di alterazioni organiche o di disturbi funzionali del corpo o della mente, non visita il cliente, non procede a palpazioni, non prescrive medicine o prodotti chemioterapici o terapeutici in genere.
La sua attività si svolge quindi su un piano completamente diverso ma non antitetico, rispetto a quella del medico.
I1 flusso bioradiante che dal pranoterapista promana, si sottolinea naturalmente, mira a ripristinare il flusso bioplastico del paziente, e ciò avviene senza l’ausilio di strumenti diversi dalle mani poste a qualche centimetro di distanza dalla parte dolorante.
Se si tiene conto che ciascun corpo umano emette energia bioplasmatica si capisce che ciascuno di noi può praticare la pranoterapia in quanto non fa altro che tentare un'utilizzazione a scopo curativo di un normale fenomeno emettitivo vitale.
Tuttavia alcune persone, i pranoterapeuti, posseggono la proprietà di emettere l’anzidetto flusso con una forza superiore alla media ed essendo fonte di energia bioradiante più intensa possono così irradiare con maggiore efficacia le zone sulle quali concentrano la loro emissione.
È però risaputo che l’orientamento della Suprema Corte è costante nel ritenere esercizio di professione medica, richiedente una specifica abilitazione, ogni attività che si estrinsechi nel diagnosticare le malattie e nel prescrivere e nel somministrare i rimedi con qualsiasi mezzo, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati.
In questo senso, tra gli altri, è stato ritenuto commettere il reato dì cui trattasi:
a) il massaggiatore che effettui un massaggio a scopo terapeutico (Cass. Sez. VI 24/2/70);
b) l’agente che si avvalga, per la cura di malattie, della terapia ipnotica (Cass. Sez. VI 28/7/69);
e) colui che prescrive a persone malate di cancro cura a base di estratti di erbe (Cass. Sez. VI 3/5/1969);
d) i guaritori che, anche se non siano stati ordinati medicamenti e formulate diagnosi, abbiano applicato le mani sulle parti malate di coloro che a loro si rivolgono, per affermato potere radiante capace di eliminare e comunque attenuare il dolore.
Infatti, col porre in essere tali atti, da un lato si ingenera fiducia ai malati per un sistema terapeutico, non riconosciuto dalla scienza Ufficiale, di cui si ignorano tutti gli effetti, e dall’altra si determina sfiducia nei metodi di cura ordinarie, causando così una situazione di pericolo per la salute del paziente (Cass. Sez. Ili 13/2/1965).
Ritiene il Pretore che l’impostazione su cui si fonda l'orientamento della Suprema Corte non possa essere seguito.
Attribuendo esclusiva rilevanza all’elemento finalistico, infatti si pervengono ad applicazioni contrarie al buon senso ed alla ratio della norma.
Coordinando il principio surrichiamato con quello, altrettanto costante, secondo cui «per la sussistenza del delitto di cui all’art. 348 C.P. non è necessario il compimento di una serie di atti, riservati ad una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ma è sufficiente il compimento di un solo atto» (da ultimo Sez. VI del 15/3/1980 n° 3732), sì dovrebbe infatti concludere che commette questo reato:

a) l genitore che somministra un’aspirina al proprio figlio raffreddato;
b) colui che dà all’amico un cachet contro il mal di lesta.

E d'altra parte, ci si deve chiedere, violerà l’art. 348 C.P. il chiromante che diagnosticherà una malattia servendosi della sfera di cristallo o il religioso che si prefigga intendimenti curativi di malattie con le preghiere?
Ma è la stessa Suprema Corte poi che testimonia le difficoltà in cui viene a trovarsi accogliendo un’interpretazione così lata del concetto di professione medica, come quando (Cass. Sez. VI 24/1/1970) introduce la distinzione tra massaggio terapeutico, riservato al medico, e massaggio non terapeutico, lecito, che fondata com’è sull’intenzione dell’agente, non trovava riscontro nella lettera della norma il cui nucleo centrale è costituito dalla professionalità dell’atto riservato.
In realtà ritiene il giudicante che la linea di demarcazione tra atto medico, riservato e non, debba essere individuato non solo in base al criterio teleologico, di essere cioè l’atto medico destinato alla profilassi, diagnosi e terapia di fenomeni abnormi, ma anche in base ad un esame concreto della condotta dell’agente considerando tipica, ai fini della punibilità dell’esercizio abusivo della professione medica, quell’attività che utilizzi per fini profilattici, diagnostici o terapeutici mezzi scientifici specificatamente riservati, per tradizione e/o addirittura per disposizione di legge, alla medicina, come è, ad es. per taluni mezzi fisici (es. manovra del Giordano), clinici (es. Iniezione di insulina per provocare il coma ipoglicemico); radiolari (es. roenlgenterapia,cobaltoterapia), elettrici (es. elettroschockterapia), batteriologici (es. malarioterapia) e chirurgici (es. lobotomia cerebrale).
Che corretta sia questa opinione è del resto confermato dai casi non infrequenti di medici puniti disciplinamente per avere adottato, per fini terapeutici, tecniche non specifiche della professione medica e ritenute discreditanti la stessa, nonchè di medici cui è stato dai relativi consigli dell’Ordine, tassativamente inibito l’uso di tabelle pubblicitarie che contengono termini come psicanalisi, agopuntura ecc.
Ulteriore riconferma si rinviene poi nella ratio della norma che, nella materia in questione, è quella di non consentire che un’attività delicata come quella medica possa essere svolta da persone sprovviste delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche, per i rischi che ne possono derivare sulla persona del paziente.
Si ancorerà in tal modo il dato normativo a precisi parametri e si eviteranno arbitrii ed incertezze con innegabili vantaggi per la certezza del diritto. Alla stregua di queste considerazioni pertanto non si può ritenere che il pranoterapista, il quale non usa alcun strumento o mezzo tipico della medicina e non costituisce alcun pericolo per la salute del paziente per l’'innocuità della emissione di bioplasma (che come già detto ciascuno di noi in maniera più o meno intensa emette; sul punto per più ampi ragguagli cfr. Pretura Domodossola sent. n° 6 del 9/10/1980 in atti), eserciti abusivivamente la professione medica.
E se all’interpretazione dell'art. 348 CP, quale è fornita dall S.C. non sono estranee considerazioni di tutela dei singoli (cir. Cass. Sez. Ili 12/3/1965 già
cit.) si deve far presente da una lato che risulta che riconoscimenti del valore della pranoterapia sono stati espressi in sedi qualificate (cfr. quotidiano Prealpina del 21/3/1981 pag. 17 prodotta dal difensore dell’imputato nonché Corriere Medico 28-29/10 1980) dall’altro che comunque vi sono altre norme che più specificatamente sono rivolte alla tutela dei diritti patrimoniali dei singoli da attività truffaldina (art. 640 C.P.) e dalla salute (art. 582-590 C.P.).
Ovidio Tadiello va quindi assolto dal reato contestatogli sub B con formula ampia.
Collegata alla seconda imputazione elevata al Tadiello, è l’indagine in merito alla sua reale attitudine a praticare la pranoterapia.
Se infatti può provarsi che il Tadiello possiede la capacità di emettere il flusso bioradiante in misura sfruttabile pranoterapeuticamente è evidente che sarà priva di fondamento l’accusa di ciarlataneria.
Come si è detto nella parte narrativa l’imputato ha prodotto in dibattimento un elaborato, redatto dal prof. Giuseppe Ambrosini, inventore dell’Elettrovisore omonimo, ideato per misurazione del bioplasma.
Questa apparecchiatura, già utilizzata in Sede Giudiziaria, conta di un dispositivo (generatore ad altra frequenza tipo Kirlian dotato di elettrodi) che consente la visione diretta, con possibilità di documentazione fotografica, dei fenomeni, che si sviluppano sulle masse viventi o su corpi inanimati.
Relativamente alle emissioni delle mani le analisi vengono poi effettuate mediante una metodica (elettrodattiloscopiabiologica EDSB), elaborata sulla base degli esperimenti compiuti, che consiste nel dividere l’esame EDSB in 10 punti fondamentali (corona, colore, morfologia, compatibilità, perimetro, livello cellulare, variazioni, biometro, impressione bio-psichiche, summa), attribuendo poi a ciascuno dei punti un valore decrescente numericamente espresso da 10 a 7.
La somma dei punteggi attribuiti consentirà poi di stabilire quando ci si trova di fronte ad un soggetto con energie supernormali (punti 100), o con energia forte (punti 90) e cosi via.
Orbene, dalle indagini eseguite dal prof. Ambrosini sulle mani del Tadiello, indagini che questo Pretore, accertato il funzionamento dell’Elettrovisore ben può per il principio del libero convincimento porre a fondamento della decisione, risulta che l’imputato «emette radiazioni bioplasmatiche superiori alla norma e inquadrabili tra quelle conosciute emesse dai pranoterapisti».
Ne consegue quindi che l’esercizio da parte del Tadiello di attività di pranoterapista, costituendo espressione di sue reali capacità, non integra la fattispecie della «ciarlataneria».

P.Q.M.
“Il Pretore visto l'art. 479 C.P.P. assolve Tadiello Ovidio dai reali ascrittigli perché i fatti non sussistono”.

 

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