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LA SCRITTURA


9 - IL FALSO DOCUMENTALE NEL PROCESSO PENALE E CIVILE



Nonostante l’Era dei computer e delle più sofisticate strumentazioni scrittorie e dei mezzi di trasmissione dei documenti sempre più veloci, la vita dell’uomo, i commerci, i testamenti, le transazioni, le importazioni e le esportazioni, le carte di frontiera, i patti d’alleanza fra stati diversi, realizzati con stampa meccanica o digitale, i marchi, le scritture manoscritte, i sigilli, i timbri, le filigrane sono sempre stati oggetto di falsificazione. Si può affermare che la scrittura e il falso nacquero contemporaneamente. Infatti, già le tegole cotte al sole, che precedettero i più perfezionati mezzi scrittorii, subirono frequenti opere di falso. Narra il Moorhouse- Trionfo dell’alfabeto- che allora il crimine non fosse insolito, tanto che la polvere del tempo riesuma menzioni di varie pene inflitte ai falsificatori; a loro veniva impressa la marchiatura a fuoco sulla fronte con gli stessi caratteri della tavoletta falsificata. Data la frequenza del crimine, sebbene le severe punizioni, i magistrati pensarono di proteggere le tavolette in una custodia, essa pure di argilla, nel quale veniva sigillata ermeticamente una copia del documento stesso. In caso di disputa la custodia veniva rotta e si consultava il documento ivi contenuto. La storia ci narra che ogni conquista umana è stata seguita di pari passo, dai falsificatori, dai criminali e da tutto un substrato della delinquenza che in ogni epoca fiorisce a dispetto della legge. Si contrappone al falsario il perito grafico. Come perito grafico documentale, non bisogna considerare il puro perito calligrafico, ma un tecnico che provvisto di adeguate specializzazioni, sappia analizzare un documento usando tutte le varie strumentazioni, che la ricerca scientifica ha messo a sua disposizione, quali microscopi, UV, IR., scanner, telecamere, computer, ecc. Facciamo un esempio: bisogna esaminare un testamento vergato quarant’anni fa, per stabilire se sia autentico o meno e se vi furono state interpolazioni, tenendo in considerazione scritture coeve del De Cuius. Con un quesito di questo genere, molto frequente, il perito calligrafico affronta il problema quasi sempre comparando le scritture autografe repertate con le scritture del testamento arrivando a delle conclusioni. Esiste una tendenza che stiamo combattendo, la quale ritiene che basta riscontrare che esistono cinque o sei punti di contatto fra due scritture per stabilirne le uguaglianze.

I fautori di queste teorie sostengono infatti che la scrittura sia paragonabile alle impronte digitali. Niente di più errato, poiché se la scrittura presenta delle notevoli varianti, in rapporto all’età, allo stato di salute, al momento emozionale ecc., le impronte digitali sono un disegno personalissimo inciso nell’epidermide, che nasce con l’individuo e rimane immutabile fino alla morte, se non che intervengano eventi traumatici che alterano i polpastrelli delle dita. Come per contro, il perito criminologo, esperto anche in perizie documentali, affronta il quesito sopra riportato? Per prima cosa effettua un esame della carta e degli inchiostri per stabilirne il probabile periodo (Ho esaminato un testamento con data anni’40, scritto con penna a sfera -mezzo scrittorio che giunse in Italia, molto più tardi con i soldati alleati, che venne brevettata nel ’38 da Làszlò Birò e prodotta dal ’43 in poi-), inoltre è della massima importanza analizzare il documento ai raggi di Wood, fotografarlo e quindi accertarsi che l’inchiostro usato per vergare il documento stesso, sia tutto dello stesso colore ed abbia subito un’omologa ossidazione.

Si può quindi iniziare una comparazione prettamente calligrafica. Già anni fa, Enrico Altavilla –Psicologia giudiziaria- circa la figura del perito grafico scriveva: “Oramai sappiamo che il gesto grafico è espressione di un conflitto tra il subconscio che, nel continuo ripetersi dei movimenti, va meccanizzandosi e la coscienza, che nella sua sensibilità squisita agisce come una perturbatrice di ogni automatismo. Dopo un’indagine complessa, che mentre da una parte sorprende una personalità grafica che da alla scrittura un tipo a sistema costante, dall’altra deve ricercare quelle variazioni determinate da cause fisiche, fisiologiche, psichiche. E perciò si comprende perché un modesto insegnante di calligrafia, preoccupato di fissare l’inclinazione, la forma delle lettere, insospettito da ogni differenza con gli scritti di paragone, incapace di chiedere alle pagine processuali la conoscenza della situazione spirituale in cui lo scritto è stato vergato, rappresenta uno degli sconci che umilia il livello intellettuale dell’indagine giudiziaria di molti paesi.” E’ certo che l’indagine dei documenti presenta difficoltà notevoli e non bastano i cinque o sei punti di somiglianza, una lente d’ingrandimento, un doppio decimetro, e l’ausilio di un fotografo da portare appresso, per effettuare delle fotografie. Purtroppo, anche le micro e le macro fotografie o IR. O l’UV, non sono tecniche fotografiche alla portata di un qualsiasi fotografo. Eppure questo stato di cose esiste, e si riscontrano nelle C.T.U. e per le quali il consulente di parte sempre più frequentemente contrasta, rivoluzionando a ragione il concetto espositivo del consulente o perito nominato dal giudice. C.R.M. Cuthbert –ex sovrintendente del laboratorio della polizia metropolitana di New Scotland Yard, nel suo libro “L’indagine scientifica del delitto -pag.192- scriveva: “ La perizia dei documenti, mirante ad accertare l’eventuale esistenza di un falso, rappresenta una branca altamente specializzata della scienza legale e richiede l’addottrinamento nelle seguenti materie: analisi della scrittura, comparazione dei dattiloscritti, fotografia in ogni sua applicazione, chimica degli inchiostri, fabbricazione e lavorazione della carta. A tutto ciò si aggiunge l’arte di saper deporre in tribunale. Va da sé che il perito dei documenti necessita di un lungo periodo d'istruzione oltre a diversi anni di pratica in laboratorio sotto la guida di un esperto. Il lettore a questo punto si sarà reso conto che un normale laboratorio scientifico-legale, non può disporre de4ll’imponente attrezzatura indispensabile alla perizia dei documenti, specie per quel che concerne il settore fotografico”.

Con l’evento del tecnicismo sempre più sofisticato e miniaturizzato, i sistemi di cui il falsario dispone per effettuare documentazioni apocrife apparentemente perfette sono immense, vanno dalle copiatrici laser a colori, agli scanner, ai computer che permettono clonazioni di firme, manomissioni di qualunque genere, correzioni di sfondi e rigature ecc. Dovendo esaminare documenti che ad un primo esame sommario appaiono così ottenuti, con l’impiego di adeguate tecniche e programmi si potrà esaurientemente “capire” e dimostrare la dinamica del fatto. Quando viene promossa una causa penale o civile riguardante il riconoscimento di documenti, a causa della mancanza di scuole e di laboratori unificati, che insegnano metodologie scientificamente valide e ripetibili attraversi severi protocolli, la figura dell’esperto molte volte si frappone al magistrato, creando tempi lunghissimi d’indagine che trasformano un processo a volte semplice, in un vero “calvario” per il cittadino.

Servono alcuni anni, a volte decenni per risolvere un caso. A parte i tempi già lunghi della magistratura italiana, una consulenza tecnica fra perizie e controperizie (se ne riscontrano a decine di consulenze con conclusioni e motivazioni assurde), si trascina per anni, altresì che per il consulente di parte è molto difficile con una prima controperizia dimostrare quando il C.T.U. sbaglia, e quasi sempre solo una sentenza d’appello riesce a dare un risultato definitivo, dopo che vennero rinnovati i C.T.U., rifatta una nuova istruttorio, ricominciando tutto da capo. In tutto questo periodo succedono inevitabilmente svalutazioni di capitali, interruzioni di commerci, deprezzamenti dei lasciti testamentari, se in civile, conseguenze ancora più gravi nel processo penale. Cause: oltre al difforme linguaggio tecnico e alle più disparate metodologie usate dai consulenti, in materia di falsi documentali, si aggiunge una mancata preparazione universitaria di magistrati e avvocati sull’argomento specifico, lasciando a loro l’onere di autodocumentarsi e quindi, se non a conoscenza a fondo della materia, essi si rimettono giustamente al loro consulente di fiducia, limitandosi in molti casi, solo alla lettura delle “conclusioni”, redatte dall’esperto da loro nominato. La funzione del giudice come “perito peritorum”, si riduce in questo caso alla mera lettura delle poche righe conclusive di una perizia, lasciando quindi ai tecnici di “combattere”, per far emergere non le loro tesi, ma la verità dei fatti.


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