9 - IL FALSO DOCUMENTALE NEL PROCESSO PENALE E CIVILE
Nonostante l’Era dei computer e delle più sofisticate strumentazioni
scrittorie e dei mezzi di trasmissione dei documenti sempre più veloci, la
vita dell’uomo, i commerci, i testamenti, le transazioni, le importazioni
e le esportazioni, le carte di frontiera, i patti d’alleanza fra stati
diversi, realizzati con stampa meccanica o digitale, i marchi, le
scritture manoscritte, i sigilli, i timbri, le filigrane sono sempre stati
oggetto di falsificazione. Si può affermare che la scrittura e il falso
nacquero contemporaneamente. Infatti, già le tegole cotte al sole, che
precedettero i più perfezionati mezzi scrittorii, subirono frequenti opere
di falso. Narra il Moorhouse- Trionfo dell’alfabeto- che allora il crimine
non fosse insolito, tanto che la polvere del tempo riesuma menzioni di
varie pene inflitte ai falsificatori; a loro veniva impressa la
marchiatura a fuoco sulla fronte con gli stessi caratteri della tavoletta
falsificata. Data la frequenza del crimine, sebbene le severe punizioni, i
magistrati pensarono di proteggere le tavolette in una custodia, essa pure
di argilla, nel quale veniva sigillata ermeticamente una copia del
documento stesso. In caso di disputa la custodia veniva rotta e si
consultava il documento ivi contenuto. La storia ci narra che ogni
conquista umana è stata seguita di pari passo, dai falsificatori, dai
criminali e da tutto un substrato della delinquenza che in ogni epoca
fiorisce a dispetto della legge. Si contrappone al falsario il perito
grafico. Come perito grafico documentale, non bisogna considerare il puro
perito calligrafico, ma un tecnico che provvisto di adeguate
specializzazioni, sappia analizzare un documento usando tutte le varie
strumentazioni, che la ricerca scientifica ha messo a sua disposizione,
quali microscopi, UV, IR., scanner, telecamere, computer, ecc. Facciamo un
esempio: bisogna esaminare un testamento vergato quarant’anni fa, per
stabilire se sia autentico o meno e se vi furono state interpolazioni,
tenendo in considerazione scritture coeve del De Cuius. Con un quesito di
questo genere, molto frequente, il perito calligrafico affronta il
problema quasi sempre comparando le scritture autografe repertate con le
scritture del testamento arrivando a delle conclusioni. Esiste una
tendenza che stiamo combattendo, la quale ritiene che basta riscontrare
che esistono cinque o sei punti di contatto fra due scritture per
stabilirne le uguaglianze.
I fautori di queste teorie sostengono infatti che la scrittura sia
paragonabile alle impronte digitali. Niente di più errato, poiché se la
scrittura presenta delle notevoli varianti, in rapporto all’età, allo
stato di salute, al momento emozionale ecc., le impronte digitali sono un
disegno personalissimo inciso nell’epidermide, che nasce con l’individuo e
rimane immutabile fino alla morte, se non che intervengano eventi
traumatici che alterano i polpastrelli delle dita. Come per contro, il
perito criminologo, esperto anche in perizie documentali, affronta il
quesito sopra riportato? Per prima cosa effettua un esame della carta e
degli inchiostri per stabilirne il probabile periodo (Ho esaminato un
testamento con data anni’40, scritto con penna a sfera -mezzo scrittorio
che giunse in Italia, molto più tardi con i soldati alleati, che venne
brevettata nel ’38 da Làszlò Birò e prodotta dal ’43 in poi-), inoltre è
della massima importanza analizzare il documento ai raggi di Wood,
fotografarlo e quindi accertarsi che l’inchiostro usato per vergare il
documento stesso, sia tutto dello stesso colore ed abbia subito un’omologa
ossidazione.
Si può quindi iniziare una comparazione prettamente calligrafica. Già anni
fa, Enrico Altavilla –Psicologia giudiziaria- circa la figura del perito
grafico scriveva: “Oramai sappiamo che il gesto grafico è espressione di
un conflitto tra il subconscio che, nel continuo ripetersi dei movimenti,
va meccanizzandosi e la coscienza, che nella sua sensibilità squisita
agisce come una perturbatrice di ogni automatismo. Dopo un’indagine
complessa, che mentre da una parte sorprende una personalità grafica che
da alla scrittura un tipo a sistema costante, dall’altra deve ricercare
quelle variazioni determinate da cause fisiche, fisiologiche, psichiche. E
perciò si comprende perché un modesto insegnante di calligrafia,
preoccupato di fissare l’inclinazione, la forma delle lettere,
insospettito da ogni differenza con gli scritti di paragone, incapace di
chiedere alle pagine processuali la conoscenza della situazione spirituale
in cui lo scritto è stato vergato, rappresenta uno degli sconci che umilia
il livello intellettuale dell’indagine giudiziaria di molti paesi.” E’
certo che l’indagine dei documenti presenta difficoltà notevoli e non
bastano i cinque o sei punti di somiglianza, una lente d’ingrandimento, un
doppio decimetro, e l’ausilio di un fotografo da portare appresso, per
effettuare delle fotografie. Purtroppo, anche le micro e le macro
fotografie o IR. O l’UV, non sono tecniche fotografiche alla portata di un
qualsiasi fotografo. Eppure questo stato di cose esiste, e si riscontrano
nelle C.T.U. e per le quali il consulente di parte sempre più
frequentemente contrasta, rivoluzionando a ragione il concetto espositivo
del consulente o perito nominato dal giudice. C.R.M. Cuthbert –ex
sovrintendente del laboratorio della polizia metropolitana di New Scotland
Yard, nel suo libro “L’indagine scientifica del delitto -pag.192-
scriveva: “ La perizia dei documenti, mirante ad accertare l’eventuale
esistenza di un falso, rappresenta una branca altamente specializzata
della scienza legale e richiede l’addottrinamento nelle seguenti materie:
analisi della scrittura, comparazione dei dattiloscritti, fotografia in
ogni sua applicazione, chimica degli inchiostri, fabbricazione e
lavorazione della carta. A tutto ciò si aggiunge l’arte di saper deporre
in tribunale. Va da sé che il perito dei documenti necessita di un lungo
periodo d'istruzione oltre a diversi anni di pratica in laboratorio sotto
la guida di un esperto. Il lettore a questo punto si sarà reso conto che
un normale laboratorio scientifico-legale, non può disporre
de4ll’imponente attrezzatura indispensabile alla perizia dei documenti,
specie per quel che concerne il settore fotografico”.
Con l’evento del tecnicismo sempre più sofisticato e miniaturizzato, i
sistemi di cui il falsario dispone per effettuare documentazioni apocrife
apparentemente perfette sono immense, vanno dalle copiatrici laser a
colori, agli scanner, ai computer che permettono clonazioni di
firme, manomissioni di qualunque genere, correzioni di sfondi e rigature
ecc. Dovendo esaminare documenti che ad un primo esame sommario appaiono
così ottenuti, con l’impiego di adeguate tecniche e programmi si potrà
esaurientemente “capire” e dimostrare la dinamica del fatto. Quando viene
promossa una causa penale o civile riguardante il riconoscimento di
documenti, a causa della mancanza di scuole e di laboratori unificati, che
insegnano metodologie scientificamente valide e ripetibili attraversi
severi protocolli, la figura dell’esperto molte volte si frappone al
magistrato, creando tempi lunghissimi d’indagine che trasformano un
processo a volte semplice, in un vero “calvario” per il cittadino.
Servono alcuni anni, a volte decenni per risolvere un caso. A parte i
tempi già lunghi della magistratura italiana, una consulenza tecnica fra
perizie e controperizie (se ne riscontrano a decine di consulenze con
conclusioni e motivazioni assurde), si trascina per anni, altresì che per
il consulente di parte è molto difficile con una prima controperizia
dimostrare quando il C.T.U. sbaglia, e quasi sempre solo una sentenza
d’appello riesce a dare un risultato definitivo, dopo che vennero
rinnovati i C.T.U., rifatta una nuova istruttorio, ricominciando tutto da
capo. In tutto questo periodo succedono inevitabilmente svalutazioni di
capitali, interruzioni di commerci, deprezzamenti dei lasciti
testamentari, se in civile, conseguenze ancora più gravi nel processo
penale. Cause: oltre al difforme linguaggio tecnico e alle più disparate
metodologie usate dai consulenti, in materia di falsi documentali, si
aggiunge una mancata preparazione universitaria di magistrati e avvocati
sull’argomento specifico, lasciando a loro l’onere di autodocumentarsi e
quindi, se non a conoscenza a fondo della materia, essi si rimettono
giustamente al loro consulente di fiducia, limitandosi in molti casi, solo
alla lettura delle “conclusioni”, redatte dall’esperto da loro nominato.
La funzione del giudice come “perito peritorum”, si riduce in questo caso
alla mera lettura delle poche righe conclusive di una perizia, lasciando
quindi ai tecnici di “combattere”, per far emergere non le loro tesi, ma
la verità dei fatti.